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COME SI CALCOLA L'ICI
I soggetti interessati devono presentare al Comune ove è ubicato l'immobile una apposita dichiarazione entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale. Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell'ICI dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.
Per quanto riguarda i fabbricati, l'ICI si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata:
per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1); per 140 per i fabbricati del gruppo catastale B; per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10; per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
Condizione essenziale affinché possa essere riconosciuta tale detrazione è che ci sia identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'ICI ed il soggetto che dimora abitualmente nell'immobile.
Nel caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano abitualmente nell'immobile, la detrazione deve essere rapportata ai mesi di utilizzo e suddivisa in parti uguali fra i contitolari, prescindendo dalle quote di proprietà o dalle quote di diritto reale di godimento.
Il Comune, con propria deliberazione, può:
Per sapere se ha diritto alla detrazione, nonché per conoscerne le condizioni e l'ammontare, il contribuente deve interpellare il Comune che riscuote l'imposta.
È possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.
Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'imposta complessivamente dovuta. Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune.
Il versamento del tributo va eseguito negli uffici postali o presso il concessionario della riscossione o nelle banche convenzionate con lo stesso concessionario, purché il Comune non abbia disposto diversamente.
La somma minima da pagare è di 2,08 euro. Gli importi fino a 2,07 euro (pari a 4.000 delle vecchie lire) non vanno versati. Il Comune potrebbe però aver elevato l'ammontare minimo (informarsi, quindi, negli Uffici comunali).
Entro 30 giorni dalla scadenza della rata, i ritardatari possono pagare l'ICI applicando la sanzione ridotta del 2,50% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 3% annuo calcolati solo sul tributo, in proporzione ai giorni di ritardo. Se il versamento dell'acconto e/o del saldo viene effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di un anno, l'ICI deve essere versata con una sanzione del 3% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 3% annuo, calcolati anche in questo caso solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo. Gli importi così determinati vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare. Il pagamento va effettuato utilizzando il normale bollettino di conto corrente postale, dove andrà barrata la casella "Ravvedimento".Esempio: Se il 16 luglio 2009 un contribuente vuole effettuare il versamento dell'ICI di 175,00 euro, dovrà pagare: euro 175,00 a titolo di imposta; euro 4,38 a titolo di sanzione, ottenuta dal seguente calcolo: euro 175,00 x 0,0250; euro 0,23 a titolo di interessi legali dovuti per 16 giorni di ritardo, ottenuti dal seguente calcolo: euro (175 x 16/365) x 0,03 In totale, l'importo da versare sarà di euro 182,00, per effetto dell'arrotondamento all'unità di euro. Infatti, 175,00 + 4,38 + 0,23 = 179,61 che vanno arrotondati, per eccesso, a 180,00 euro. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione, dal 1° al 16 dicembre, applicando gli interessi del 3%, calcolati sull'imposta che si sarebbe dovuta pagare come acconto. Secondo il ministero dell'Economia e delle Finanze, il regime di esenzione non riguarda le unità immobiliari urbane possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (risoluzione n. 12/Df del 5 giugno 2008, paragrafo 6; risoluzione n. 1/DF del 4 marzo 2009). Con il comma 173, art. 1, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 viene abrogato l'articolo 13 del Dlgs 504/1992. Di conseguenza, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni (non più 3) dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede a rendere esigibile il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (comma 164). Sulle somme versate e non dovute devono essere corrisposti gli interessi nella misura stabilita dal comma 165, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.